IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 21 agosto 1989, n.  51  e'
introdotto il seguente:
 
                            "Art. 84-bis
       Retribuzione del primo giorno di congedo straordinario
 
   1.  Per  primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto di congedo
straordinario per:
    contrarre matrimonio;
    esami;
    cure per mutilati, invalidi civili,  invalidi  di  guerra  o  per
servizio;
    gravi motivi;
    malattia;
spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse
le  indennita'  per  servizi  e  funzioni di carattere speciale e per
prestazioni di lavoro straordinario.
   2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano  ai
lavoratori  per  i  quali  e' previsto il diritto all'esenzione dalla
spesa  sanitaria,  appartenenti  ad  una  delle  categorie   elencate
all'art.  6  del decreto del Ministro della Sanita' 1› febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, o affetti da une  delle  forme
morbose  comprese  negli  artt.  1,  2  e  3  dello  stesso decreto e
individuate con decreto del Ministero della Sanita' nel caso  in  cui
tali   forme   morbose   richiedano   cure  ospedaliere  o  ambulanti
ricorrenti".