IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' introdotto il seguente: "Art. 84-bis Retribuzione del primo giorno di congedo straordinario 1. Per primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario per: contrarre matrimonio; esami; cure per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio; gravi motivi; malattia; spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della Sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, o affetti da une delle forme morbose comprese negli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministero della Sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulanti ricorrenti".